| Lettera
circolare del Ministero dell'Interno prot.
n. P 1155/4106 del 2/11/06
OGGETTO: Decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214 - Regolamento
recante semplificazione delle procedure di prevenzione
incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi
fissi di capacità complessiva
non superiore a 5 metri cubi - Chiarimenti in ordine
all'intestazione del certificato di prevenzione incendi.
Come è noto con la lettera circolare prot.
n. 717/4106 sott. 40/A dello scorso 30 giugno, questa
Direzione ha fornito i primi indirizzi applicativi
in merito all'attuazione della semplificazione procedurale
introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica
12 aprile 2006, n. 214, per i serbatoi fissi di capacità complessiva
non superiora a 5 m3. In allegato alla lettera circolare è stato
altresì trasmesso il modello PIN3 GPL-2006
per la richiesta di sopralluogo finalizzato al rilascio
del certificato di prevenzione incendi, prevedendo
che l'istanza fosse sottoscritta dal proprietario
del serbatoio che usualmente coincide con l'azienda
distributrice di GPL.
Trattandosi in gran parte di depositi ad uso domestico
e similare, infatti, è frequente il ricorso
al comodato quale modalità di offerta
del serbatoio da parte della ditta distributrice
di GPL all'utente finale, in accordo con quanto previsto
dall'art. 10 del d.lgs. n. 32/1998. In tal caso,
pertanto, è possibile identificare due soggetti
(il proprietario del serbatoio/azienda distributrice
di GPL, e l'utilizzatore finale/titolare dell'attività),
ai quali fanno capo responsabilità e obblighi
distinti, nell'ambito degli adempimenti di prevenzione
incendi:
- il comodante (ditta distributrice di GPL), proprietario
del serbatoio, che è responsabile della manutenzione
dello stesso, ha l'obbligo di verificare la funzionalità dei
dispositivi accessori, ma che non ha diritto di accesso
alla proprietà privata ove il deposito è installato
né ha la possibilità di vigilare sul
rispetto delle misure di esercizio;
- il comodatario (utente finale) che ha la piena
disponibilità del bene ottenuto in comodato
e del prodotto in esso depositato (GPL) e risulta,
quindi, responsabile dell'osservanza degli obblighi
di esercizio e del rispetto dei divieti, limitazioni
e misure di sicurezza antincendio previsti dalle
vigenti disposizioni.
In tal caso, l'impostazione più corretta
sembrerebbe quella che prevede una cointestazione
del certificato di prevenzione incendi, così da
chiamare in causa entrambi i soggetti interessati,
ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza. All'uopo,
tuttavia, si renderà necessaria un'esplicita
previsione legislativa che, allo stato, né il
d.lgs. n. 139/2006, a valenza generale, né il
D.P.R. n. 214/2006, relativo ai depositi di GPL,
contemplano. Il certificato di prevenzione incendi,
infatti, come disciplinato dall'art. 16 del menzionato
d.lgs. n. 139/2006, individua un unico responsabile
dell'attività sottoposta ai controlli dei
Vigili del fuoco - sia per gli aspetti costruttivi
che gestionali - titolato a richiedere il sopralluogo
e a sottoscrivere la dichiarazione di inizio attività:
tale soggetto diverrà, in caso di esito positivo,
l'intestatario del certificato.
Nelle more di apportare le necessarie integrazioni
ai provvedimenti citati, si ritiene che la richiesta
di sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato
di prevenzione incendi e la connessa dichiarazione
di inizio attività debbano essere rese dall'utilizzatore
finale/titolare dell'attività e in tal senso è stato
impostato il nuovo PIN che si trasmette, e che sostituisce
quello allegato alla lettera circolare del 30 giugno
2006. Ciò anche in ragione dell'esigenza di
predisporre un unico modello che soddisfi l'ipotesi
di comodato sopra prospettata, ma che ben si adatti
anche al caso in cui il titolare dell'attività sia
proprietario del serbatoio.
Si soggiunge che, in presenza di contratto di comodato,
viene richiesto alla ditta distributrice di GPL l'impegno
ad effettuare i rifornimenti previa verifica non
solo della corretta manutenzione del serbatoio e
della funzionalità dei relativi dispositivi
accessori, ma anche del possesso, da parte del titolare
dell'attività, della documentazione prevista
dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione
incendi, sottoscrivendo l'apposito campo nella seconda
pagina del modello. I dati della ditta distributrice
di GPL, ivi presenti, dovranno essere correttamente
riportati nella sezione a ciò dedicata, e
che sarà inserita nel programma di gestione
informatizzata dei procedimenti di prevenzione incendi
al fine di poter disporre dei riferimenti necessari
ad attuare l'attività di monitoraggio prevista
dall'art. 5 del D.P.R. n. 214/2006.
Infine, per venire incontro alle esigenze dell'utenza,
un apposito spazio nella prima pagina del modello
contempla la possibilità, a cui il titolare
discrezionalmente potrà ricorrere, di delegare
alla stessa ditta distributrice di GPL la presentazione
della pratica presso il competente Comando provinciale
VV.F.) |