| Decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 214
(In
G.U. n. 138 del 16 giugno 2006 - in vigore dal 1° luglio
2006)
Regolamento recante semplificazione
delle procedure di prevenzione di incendi relative
ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva
non superiore a 5 metri cubi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 2, nonché il numero
28 dell'allegato A;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio 1998, n. 37;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data
4 maggio 1998, recante disposizioni relative alle
modalità di presentazione ed al contenuto
della domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione
incendi, nonché all'uniformità dei
connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei
vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 104 del 7 maggio 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio
2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 13 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri della VIII Commissione permanente
della Camera dei deputati in data 7 marzo 2006 e
della 13ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica in data 29 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con i Ministri dell'interno e delle attività produttive;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti
di prevenzione incendi per la messa in esercizio
dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi
fissi di capacità complessiva non superiore
a 5 m3, di seguito denominati depositi.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del
presente regolamento i depositi di gas di petrolio
liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva
non superiore a 5 m3, al servizio di attività soggette
ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo
36 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, e dell'articolo 4 della legge
26 luglio 1965, n. 966.
Art. 2.
Adempimenti del titolare del
deposito
1. Ai fini della prevenzione incendi, gli enti e
i privati titolari dei depositi di cui all'articolo
1, comma 1, sono tenuti a richiedere al Comando provinciale
dei vigili del fuoco, di seguito denominato Comando,
il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato
di prevenzione incendi.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 sono allegati:
a) la dichiarazione di conformità di cui
all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, rilasciata
ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32;
b) una dichiarazione in cui il titolare attesta
che sono state rispettate le prescrizioni vigenti
in materia di prevenzione degli incendi e si impegna
al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37;
c) una planimetria del deposito, in scala idonea.
3. La planimetria di cui al comma 2, lettera c), è firmata
da un professionista iscritto nel relativo albo professionale
e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal
responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione
del deposito.
4. Unitamente alla documentazione di cui al comma
2, il titolare presenta l'attestazione dell'avvenuto
pagamento dell'importo dovuto per l'effettuazione
del sopralluogo ai sensi degli articoli 1 e 2 della
legge 26 luglio 1965, n. 966. L'importo è determinato
in base alla tariffa oraria dovuta per i servizi
a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e alla durata del servizio stabilita per l'attività di
sopralluogo dal decreto del Ministro dell'interno
in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998.
5. Il Comando rilascia al titolare contestuale ricevuta
dell'avvenuta presentazione della documentazione
di cui ai commi 1, 2 e 4, che costituisce, ai soli
fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio
dell'attività di deposito.
6. Per ogni modifica del deposito che comporti una
variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza
antincendio, il titolare pone in essere gli adempimenti
di cui ai commi 1, 2 e 4.
7. Per i depositi di cui all'articolo 1, comma 1,
non si applica l'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Art. 3.
Adempimenti del Comando
1. Entro novanta giorni dalla data di presentazione
della domanda di cui all'articolo 2, il Comando effettua
il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni
previste dalla normativa di prevenzione degli incendi,
fermo restando quanto previsto dalla medesima normativa
a carico dei soggetti responsabili delle attività e
a carico dei soggetti responsabili della documentazione
tecnica.
2. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione
del sopralluogo viene rilasciato all'interessato,
in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione
incendi che costituisce, ai soli fini antincendio,
il nulla osta all'esercizio dell'attività.
3. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti
di sicurezza richiesti, cessa immediatamente l'efficacia
dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo
2, comma 5, e il Comando ne dà immediata comunicazione
all'interessato ed alle autorità competenti
ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
Art. 4.
Disposizioni transitorie
1. La disciplina di cui all'articolo 2 non si applica
alle domande di parere di conformità presentate
al Comando prima della data di entrata in vigore
del presente regolamento, per le quali si applicano
le procedure di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Art. 5.
Monitoraggio e valutazione
1. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio
dell'attuazione della disciplina di cui al presente
regolamento al fine di valutare l'eventuale necessità di
revisione della disciplina medesima per esigenze
di sicurezza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. |