| Iter
pratica prevenzione incendi
Al
fine di semplificare l'iter burocratico per quanto
riguarda l'installazione di serbatoi GPL ad uso
domestico o assimilato, è stato emanato
il D.P.R. 12 aprile 2006, n° 214, avente come
oggetto : ”Regolamento recante semplificazione
delle procedure di prevenzione incendi relative
ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva
non superiore a 5 mc.”
Come noto, la prevenzione incendi è attualmente
regolamentata dal D.P.R: 12 gennaio 1998, n° 98
che prevede, per le 97 attività soggette ai
controlli da parte dei Vigili del Fuoco (allegato
al DM 16 febbraio 1982) un preciso iter autorizzativo
che consiste in:
1. richiesta di parere preventivo su progetto al
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
2. ottenimento del parere favorevole
3. esecuzione dei lavori
4. richiesta di visita di sopralluogo con successivo
rilascio
4. del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.)
da parte del Comando.
Come evidenziato dal D.P.R. 214/06, per i serbatoi
g.p.l. viene eliminata la fase dell'esame progetto
e del susseguente rilascio di parere preventivo da
parte del Comando; si stabilisce in sintesi che venga
effettuata l'installazione e richiesta direttamente
la visita di sopralluogo al Comando allegando le
certificazioni previste.
Da tale procedura semplificata vengono esclusi due
casi specifici:
1. i depositi aventi capacità superiore a
5 mc. per qualsiasi utilizzo
2. i depositi anche di capacità fino a 5 mc.
quando a servizio di attività soggette a controllo
4. di prevenzione incendi ai sensi di quanto stabilito
dal citato D.M. 16 febbraio 2006
Per quanto riguarda
il caso due, a mero titolo esemplificativo, si citano
alcune delle attività soggette più comuni:
att. 08 -
Officine e laboratori con saldatura e taglio
metalli utilizzanti gas combustibili
att. 08 - e/o comburenti
con oltre 5 addetti
att. 09 - Impianti per il trattamento
di prodotti combustibili e cereali utilizzanti gas
combustibili
att. 21 - Officine o laboratori per la verniciatura
con vernici infiammabili e/o combustibili
att. 08 - con oltre
5 addetti
att. 36 - Impianti per l’essiccazione dei cereali
e di vegetali in genere con depositi
att. 08 - di capacità superiore
a 500 q.li di prodotto essiccato
att. 64 - Gruppi per la produzione di energia elettrica
sussidiaria con motori endotermici
att. 08 - di potenza complessiva
superiore a 25 kW
att. 84 - Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili
con oltre 25 posti letto
att. 87 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita
all’ingrosso
o al dettaglio con superficie lorda
att. 08 - superiore a 400
mq. Comprensiva di depositi e servizi
att. 88 - Locali adibiti a depositi di merci e materiali
vari con superficie lorda superiore a 1000 mq.
att. 91 - Impianti per la produzione del calore alimentati
a combustibile solido, liquido o gassoso
att. 08 - con potenzialità superiore
a 116 kW (100.000 kcal/h)
att. 92 - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli,
autorimesse pubbliche, ricovero natanti,
att. 08 - ricovero aeromobili
att. 94 - Edifici destinati a civile abitazione con
altezza in gronda superiore a 24 metri
Il Ministero dell'Interno, successivamente
alla pubblicazione del DPR 214/06, ha emanato due circolari
aventi il fine di spiegare nel dettaglio la nuova procedura
e, soprattutto, di pubblicare il nuovo modello per
la presentazione della domanda al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco competente per territorio (mod. PIN
3 GPL 2006) ed il nuovo modello di certificazione,
da rilasciare a cura dell'Azienda installatrice, per
l'installazione del deposito; le due circolari sono:
- Lett. Circ. prot. 717/4106 del 30 giugno 2006
- Lett. Circ. prot. 1155/4106 del 2 novembre 2006
Di seguito pubblichiamo, oltre al testo
delle disposizioni richiamate, anche i modelli “Pin
3 GPL 2006” e “Certificazione
di installazione di serbatoio per GPL in depositi sino
a 5 mc. di capacità complessiva”. |