Serbatoi GPL - Norme per l'installazione e l'allacciamento

Prevenzione incendi

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 APRILE 2006, N. 214

LETTERA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PROT. N 717/4106 DEL 30/6/06

LETTERA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PROT. N. P 1155/4106 DEL 2/11/06

MODELLO PIN3 GPL 2006

CERTIFICAZIONE DI INSTALLAZIONE SERBATOIO

 


Iter pratica prevenzione incendi

Al fine di semplificare l'iter burocratico per quanto riguarda l'installazione di serbatoi GPL ad uso domestico o assimilato, è stato emanato il D.P.R. 12 aprile 2006, n° 214, avente come oggetto : ”Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 mc.”

Come noto, la prevenzione incendi è attualmente regolamentata dal D.P.R: 12 gennaio 1998, n° 98 che prevede, per le 97 attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco (allegato al DM 16 febbraio 1982) un preciso iter autorizzativo che consiste in:

1. richiesta di parere preventivo su progetto al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
2. ottenimento del parere favorevole
3. esecuzione dei lavori
4. richiesta di visita di sopralluogo con successivo rilascio
4. del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) da parte del Comando.

Come evidenziato dal D.P.R. 214/06, per i serbatoi g.p.l. viene eliminata la fase dell'esame progetto e del susseguente rilascio di parere preventivo da parte del Comando; si stabilisce in sintesi che venga effettuata l'installazione e richiesta direttamente la visita di sopralluogo al Comando allegando le certificazioni previste.

Da tale procedura semplificata vengono esclusi due casi specifici:

1. i depositi aventi capacità superiore a 5 mc. per qualsiasi utilizzo
2. i depositi anche di capacità fino a 5 mc. quando a servizio di attività soggette a controllo
4. di prevenzione incendi ai sensi di quanto stabilito dal citato D.M. 16 febbraio 2006

Per quanto riguarda il caso due, a mero titolo esemplificativo, si citano alcune delle attività soggette più comuni:

att. 08 - Officine e laboratori con saldatura e taglio metalli utilizzanti gas combustibili
att. 08 - e/o comburenti con oltre 5 addetti
att. 09 - Impianti per il trattamento di prodotti combustibili e cereali utilizzanti gas combustibili
att. 21 - Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili
att. 08 - con oltre 5 addetti
att. 36 - Impianti per l’essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi
att. 08 - di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato
att. 64 - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici
att. 08 - di potenza complessiva superiore a 25 kW
att. 84 - Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto
att. 87 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda
att. 08 - superiore a 400 mq. Comprensiva di depositi e servizi
att. 88 - Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 mq.
att. 91 - Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso
att. 08 - con potenzialità superiore a 116 kW (100.000 kcal/h)
att. 92 - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti,
att. 08 - ricovero aeromobili
att. 94 - Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri

Il Ministero dell'Interno, successivamente alla pubblicazione del DPR 214/06, ha emanato due circolari aventi il fine di spiegare nel dettaglio la nuova procedura e, soprattutto, di pubblicare il nuovo modello per la presentazione della domanda al Comando Provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio (mod. PIN 3 GPL 2006) ed il nuovo modello di certificazione, da rilasciare a cura dell'Azienda installatrice, per l'installazione del deposito; le due circolari sono:

- Lett. Circ. prot. 717/4106 del 30 giugno 2006
- Lett. Circ. prot. 1155/4106 del 2 novembre 2006

Di seguito pubblichiamo, oltre al testo delle disposizioni richiamate, anche i modelli “Pin 3 GPL 2006” e “Certificazione di installazione di serbatoio per GPL in depositi sino a 5 mc. di capacità complessiva”.