| Consigli
per la realizzazione dellimpianto - Estratto
dalle norme UNI CIG
Le norme di riferimento per il settore sono le norme
UNI 9860/98 per le deviazioni di utenza e le UNI 7129/01
e 7131/99 per limpianto interno.
CONDOTTE
La norma in parola regola dettagliatamente la materia
che prima era lasciata in gran parte al buon senso
a allimprovvisazione degli installatori. Innanzitutto
classifica le condotte in varie specie.
Quelle che interessano limpianto a valle del
riduttore di primo stadio sono le seguenti:
QUINTA SPECIE: impianti o parti di impianto per pressioni
massime di esercizio maggiori di 0,5 bar e minori
o uguali a 1,5 bar.
SESTA SPECIE: idem come sopra maggiori di 0,04 bar
e minori o uguali a 0,5 bar.
SETTIMA SPECIE: idem come sopra minori o uguali a
0,04 bar.
In secondo luogo stabilisce i materiali che debbono
essere utilizzati per realizzare le condotte e più
precisamente tubi di:
ACCIAIO
RAME
POLIETILENE
(non prendiamo in considerazione la ghisa).
Le tubazioni di polietilene sono ammesse solo se interrate.
Per quelle in rame sono previsti differenti spessori
se si tratta di condotte interrate o aeree.
Per quanto riguarda la distanza dai fabbricati nessuna
prescrizione per gli allacciamenti di sesta e settima
specie (da 0,5 a 0,04 bar).
Per gli allacciamenti della quinta specie (da 1,5
a 0,5 bar) a ridosso dei fabbricati sono ammessi solo
tubi in acciaio con diametro massimo di 40 mm, mentre
le condotte in rame o polietilene, anche se interrate,
devono distare almeno due metri dai fabbricati.
Particolari condizioni, in riferimento alle varie
specie, sono prescritte per lattraversamento
di androni, locali sotto il livello stradale, etc.
Non
è consentito lattraversamento con condotte
gas di parti di fabbricato destinate a:
- autorimesse
- locali caldaie
- depositi di combustibili o materiali infiammabili
- vani per ascensore
- canne fumarie, condotti di scarico acque e immondizie
- condotti destinati allalloggiamento di altri
servizi (energia elettrica, telefoni etc.)
Nei primi tre casi si può ovviare intubando
la condotta in tubo metallico.
POSA
Per quanto riguarda i criteri di posa delle condotte
che dal serbatoio vanno fino allesterno del
fabbricato la profondità di interramento è
vincolata alla specie della condotta e alla tipologia
del terreno. La profondità di interramento
non è più fissa come per il passato
ma varia in relazione a varie condizioni.
Per esempio in una sede stradale con traffico veicolare
si passa dai 90 cm. per una condotta di quinta specie
ai 60 cm. per una condotta di settima specie. Se la
sede di posa non è invece soggetta a traffico
veicolare (ad es. marciapiedi, giardini, aree urbane
verdi, a cm. 50 dalla carreggiata) la profondità
di posa varia da 40 cm. per la quinta specie a 30
cm. per la settima specie.
Per gli allacciamenti di utenze industriali alcune
profondità di interramento sono leggermente
superiori.
Il letto di posa della tubazione, per uno spessore
di 10 cm. deve essere costituito da sabbia come pure
la prima parte del reinterro nel caso di interferenze
con linee tranviarie urbane.
Nel caso di interferenze con altri servizi interrati,
per condotte da 0,04 a 0,5 bar, lo spazio deve essere
tale da consentire eventuali interventi di manutenzione
su tutti i servizi interrati mentre nel caso di condotte
superiori a 0,5 bar la distanza dagli altri servizi
(cavi elettrici, telefoni etc.) deve essere non inferiore
a 50 cm.
La distanza minima tra allacciamenti aerei e scavi
di altri servizi deve essere pari a 10 cm.
Per le giunzioni sono fornite indicazioni per i vari
tipi di materiali. Le condotte interrate metalliche
(acciaio e rame) devono essere protette con un rivestimento
costituito da materiali idonei quali bitumi, catrami,
elastometri, etc. La protezione catodica può
non essere applicata a tratti di condotta di lunghezza
limitata purchè forniti di efficiente rivestimento
e separati elettricamente dal resto della condotta
mediante giunti isolanti (giunti dielettrici).
COLLAUDO
Il collaudo della condotta deve essere effettuato
come segue:
verifica del valore dellisolamento verso
terra delle condotte posate in opera;
prova con aria o gas inerti alle seguenti pressioni:
- impianti di quinta specie: 1,5 volte la pressione
massima di esercizio
- impianti di sesta specie: 1 bar
- impianti di settima specie: 1 bar per presa e allacciamento
interrato,
0,1 bar per allacciamento aereo.
Per impianti di quarta, quinta e sesta specie la prova
deve avere la durata di almeno 24 ore per le condotte
interrate e almeno 4 ore per le condotte non interrate.
Per impianti di settima specie la durata deve essere
di almeno 30 minuti.
Per ogni prova a pressione deve essere redatto relativo
verbale di collaudo.
Responsabilità
Con la legge n. 46 del 5.03.1990 sono state emanate
le NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI.
Tale legge riguarda anche gli impianti di distribuzione
del gas, per le quali prescrive che le opere di installazione,
ampliamento, trasformazione e manutenzione siano eseguite
soltanto da operatori abilitati in possesso dei requisiti
tecnico-professionali e quindi regolarmente iscritti
alle Camere di Commercio Industria e Artigianato provinciali.
Il Ministero dell'Industria e dell'Artigianato ha
inoltre emanato in data 27/03/1998 la circolare n°
3439/C avente per oggetto: Legge 5 marzo 1990 n°
46 - chiarimenti e interpretazioni evolutive sugli
aspetti problematici più rilevanti.
1 - REALIZZAZIONE IMPIANTI
La legge prescrive che gli impianti siano conformi
alle specifiche norme UNI-CIG per gli impianti a gas
e CEI per gli impianti elettrici, il che permette
di dichiarare che sono realizzati secondo le
regole darte.
2 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Un aspetto importante della legge è che per
ogni impianto linstallatore dovrà rilasciare
una dichiarazione di conformità alle normative
vigenti redatta su apposito modello (reperibile anche
presso le associazioni di categoria) emanate dal Ministero
dellIndustria Commercio e Artigianato.
3
- OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
Il committente è obbligato a richiedere la
dichiarazione di conformità allinstallatore
e quindi a servirsi solo di imprese regolarmente autorizzate.
La mancata applicazione delle norme vigenti o della
legge in oggetto comporta sia per il committente che
per gli operatori delle sanzioni pecunarie e per questi
ultimi, dopo la terza trasgressione accertata e nei
casi di particolare gravità, anche la sospensione
temporanea dai Registri o dagli Albi.
4 - CERTIFICATO DI ABITABILITÀ
E/O AGIBILITÀ
Al fine del rilascio del certificato di abitabilità
per le civili abilitazioni e/o agibilità per
gli edifici industriali il Sindaco è tenuto
a richiedere preventivamente la dichiarazione di conformità
di cui al punto 2.
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